Le associazioni culturali: che fine faranno?

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La prima considerazione che nasce dall’esame dei decreti delegati sul terzo settore è che appare venuto meno quello che sembrava essere uno dei capisaldi della riforma, ossia il ricondurre ad una disciplina unitaria tutto il mondo del non profit.

Infatti il “sistema” terzo settore non sostituisce la galassia fino ad oggi esistente di varie realtà che operano con finalità non meramente speculative (vedi appunto anche e realtà che operano nel filone culturale delle tradizioni popolari ecc.) ma si affianca ad esse creando un regime speciale per i soggetti che scelgono, autonomamente, di parteciparvi attraverso l’iscrizione all’istituendo registro unico del terzo settore, lasciando inalterata la disciplina per quei soggetti che non intendano o che per espressa previsione legislativa non possano entrare nel terzo settore.

Da qui la domanda che ci si sente fare in questi giorni dalle numerosissime associazioni culturali (bande musicali, cori, compagnie di teatro amatoriale) e ricreative che operano sul territorio. Che fine facciamo? Ci conviene entrare nel terzo settore? 

Sarà necessario adeguare entro il prossimo 30 marzo il nostro statuto?

Le realtà in esame sono quelle che, fino ad oggi, in gran parte si sono amministrate facendo riferimento, per l’attività istituzionale all’art. 148 del Tuir e per la parte commerciale optando per gli adempimenti di cui alla legge 398/91, agevolazioni, entrambe che saranno perdute a seguito della progressiva entrata in vigore del codice del terzo settore (presumibilmente a far data dal primo gennaio del prossimo anno)

Innanzi tutto diciamo subito che, per detti enti che non sono associazioni di promozione sociale, onlus o organizzazioni di volontariato, la disciplina applicabile quest’anno (e comunque fino alla definitiva entrata in vigore del nuovo registro unico del terzo settore e dall’ottenimento della autorizzazione da parte della Unione europea) sarà la medesima dell’anno scorso in quanto le modifiche introdotte dal titolo X del codice del terzo settore (tra le quali, appunto, la perdita del diritto di applicare le due agevolazioni citate) alla disciplina fiscale degli enti decorreranno solo dal periodo di imposta successivo .

Pertanto qualsiasi ente senza scopo di lucro che non sia già iscritto ai registri delle onlus, organizzazioni di volontariato o di promozione sociale o che abbia la veste di cooperativa sociale mantiene la sua natura giuridica precedente e non diventa (di diritto o automaticamente) ente del terzo settore. Lo diventerà solo se, sussistendone i presupposti, chiederà l’iscrizione al nuovo registro unico del terzo settore.

Iscrizione che potrà essere richiesta anche successivamente alla entrata in vigore del Runts.

Le associazioni, invece, che fossero già iscritte ai registri regionali delle associazioni di promozione sociale o del volontariato, trasmigreranno automaticamente nel runts. Dovranno solo provvedere entro il 31 marzo prossimo, con assemblea ordinaria o, superato questo termine con assemblea straordinaria, agli adeguamenti statutari. E sono le uniche.

Il Codice del Terzo Settore, cioè una disciplina di 103 articoli che racchiude la parte civilistica, quella fiscale, il registro unico del terzo settore e l’introduzione di una serie di nuovi organi di controllo prevede l’abrogazione delle leggi. n. 266/91 e 383/00. Pertanto tutte le associazioni di volontariato e di promozione sociale dovranno necessariamente, per rimanere tali, uniformarsi alle disposizioni del nuovo decreto.. Vengono abrogati gli articoli relativi alla disciplina delle Onlus che, così, scompariranno come entità autonome all’interno del nostro ordinamento. Le attuali Onlus dovranno decidere se convertirsi in una delle tipologie di ente del terzo settore o se operare solo come ente senza scopo di lucro.

Ne deriva che, una volta a regime la riforma, le associazioni culturali potranno diventare associazioni di promozione sociale, ma, in tal, caso, saranno soggette alla disciplina prevista per tale fattispecie dal codice del terzo settore, o rimarranno come realtà non soggette ad alcuna disciplina speciale, rette dalla normativa del primo libro del codice civile e soggette alla disciplina generale degli enti non commerciali prevista dal novellato testo unico delle imposte sui redditi.