Con la Legge di Bilancio 2018, dal 1 gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica coinvolge la totalità dei privati, salvi specifici casi di esonero.
Le associazioni, come tutti gli altri enti, sono di fatto soggette a tale obbligo.
Le associazioni dotate di partita IVA dovranno emettere fattura elettronica con le modalità previste dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale solo per due aspetti:
a) va necessariamente redatta utilizzando un PC, un tablet, o uno smartphone;
b) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il sistema così detto sistema di interscambio (SDI). Il SDI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti: verifica che la fattura contenga i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 e 21 bis decreto Iva), nonché l’indirizzo telematico (così detto “codice destinatario”, ovvero indirizzo pec), al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura; controlla che la partita IVA del fornitore (cedente/prestatore) e la partita IVA ovvero il codice fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esatti. In caso di esito positivo, quindi, il sistema di interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.
Pertanto rientrano nell’obbligo di emissione di fattura elettronica tutte le associazioni con partita IVA, comprese le associazioni che attualmente aderiscono al regime agevolato ex L. 398/1991.
Si ricorda, a tale proposito, che l’obbligo di fatturazione elettronica vige dal 2014 per le prestazioni svolte nei confronti degli enti pubblici (fattura PA). Ogni qualvolta dunque, sussista un rapporto di scambio, una prestazione (ad esempio ad un gruppo viene commissionato una prestazione di spettacolo la cui somma impegnata non vada a coprire TOTALMENTE le spese da effettuare), l’associazione è obbligata a emettere fattura elettronica. Si ricorda dunque alle associazioni che collaborano con l’ente pubblico, ma prive di partita IVA, di regolare, se possibile, il rapporto tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni con l’ente pubblico che consistano non in un rapporto di scambio (effettuazione di spettacolo dietro pagamento di un cachet), bensì in un rapporto di sussidiarietà e co-progettazione pubblico-privato o di svolgere l’attività in favore dell’ente pubblico in maniera totalmente gratuita e solo con la copertura dei costi da sostenere.
Si consiglia, ad ogni modo, almeno in questa fase iniziale, di affidarsi al proprio consulente che abitualmente opera da intermediario e gestisce gli adempimenti legati alla partita IVA dell’associazione.
Ci si chiede, poi: quali adempimenti si configurano invece per tutte quelle associazioni che non svolgono attività commerciale e che quindi non posseggono partita IVA ma si vedranno recapitare delle fatture elettroniche dai propri fornitori?
Le associazioni, con il solo codice fiscale, risulteranno in ogni caso destinatarie di fatture elettroniche.
Come riceverà l’associazione il così detto flusso passivo (ovvero le fatture del fornitore)? L’associazione per ricevere le fatture ha tre modalità:
a) scaricare i file dal sito dell’Agenzia delle Entrate; ricevere la fattura su email pec;
b) utilizzare un software che tramite sistema d’interscambio
riceve e traduce le fatture elettroniche.
c) accreditarsi nel sistema di interscambio (SDI), sicuramente l’opzione più sicura e consigliabile.
In ogni caso il fornitore del bene o del servizio deve consegnare direttamente all’associazione una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicandogli contestualmente che il documento è messo a disposizione dal sistema di interscambio.
Le associazioni potranno trovare nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate le fatture elettroniche emesse nei loro confronti autenticandosi direttamente ai canali telematici di Agenzia delle Entrate oppure delegando appositamente un intermediario.
L’associazione senza partita IVA trova quindi la sua fattura nella sua area dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate, il fornitore inoltre le manderà fattura elettronica e su richiesta dell’associazione, invierà fattura cartacea.
La registrazione permette di accedere direttamente alle fatture originali archiviate e che quindi è senz’altro, per chi ne ha mezzi e possibilità, consigliata.
Nel caso in cui le associazioni siano dotate di posta elettronica certificata (pec), esse riceveranno le fatture elettroniche tramite pec, ed è opportuno che questo indirizzo pec sia comunicato al sistema di interscambio nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Praticamente come funziona la ricezione di fattura elettronica per l’associazione senza partita IVA?
Il fornitore che effettua un’operazione nei confronti di un’associazione priva di partita IVA, non dovrà compilare sulla fattura i campi “IdFiscaleIVA” e compilerà solo il campo “Codice Fiscale” del cessionario/committente. Indicherà, inoltre, nel campo “Codice destinatario” solo il codice convenzionale “0000000”.
Il SDI identifica così che si tratta di una operazione nei confronti di consumatore finale e pertanto:
– il SDI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate, rendendo disponibile al cedente/prestatore, nella sua area riservata, un duplicato informatico del documento;
– il cedente/prestatore può consegnare direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica (ad esempio la fattura cartacea) della fattura elettronica.
– il cedente/prestatore, comunica contestualmente che il documento è messo a disposizione del cliente dallo SDI nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Se tale procedura viene eseguita telematicamente, bisognerà prima accreditare il legale rappresentante, successivamente ricevute le credenziali di accesso dello stesso, si potrà procedere con l’iscrizione dell’associazione. Se il legale rappresentante si reca presso le sedi provinciali dell’Agenzia delle Entrate, compilando apposito modulo messo a disposizione sul sito della stessa, potrà essere saltato il passaggio di richiesta delle credenziali del legale rappresentante.
In caso di delega ad un commercialista, il legale rappresentante dell’associazione dovrà sottoscrivere una procura speciale a favore del professionista che si attiverà preso l’Agenzia per ottenere l’autorizzazione. La delega ha la validità di quattro anni, ma la durata può essere modificata dal delegante all’atto del conferimento, può essere revocata in qualsiasi momento e avrà effetto entro il decimo giorno lavorativo dalla presentazione del modello.
IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Megna