Note sull'adeguamento per gli statuti

img

Egregi colleghi,

a seguito di numerosissime delucidazioni richieste dai gruppi affiliati e su indicazione del Presidente Ripoli, si ritiene opportuno fornire chiarimenti sul decreto legislativo 105/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2018, che ha apportato numerose modifiche al decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS).

Particolare importanza assumono quelle relative agli adeguamenti statutari da approvare entro il prossimo 2 agosto, nuovo termine temporale stabilito dal decreto stesso.

Non si nasconde che la materia risulta complessa e delicata, a tal punto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dovuto dedicare all’argomento ben due Circolari: la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 e, solo pochi giorni addietro, la Circolare n. 13 del 31 maggio 2019.

Innanzitutto, si intende precisare che, allo stato, SONO INTERESSATI ALL’ADEGUAMENTO STATUTARIO E ALLA SCADENZA DEL 2 AGOSTO,  solo i seguenti soggetti:

    ° LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) iscritte nei rispettivi registri regionali;

    ° LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) iscritte nei rispettivi registri regionali (o nazionali se svolgono attività in almeno         5 regioni e 20 province);

    ° LE ONLUS iscritte nell’apposita anagrafe unica.

Si tratta pertanto delle uniche tipologie di associazioni che, finché non sarà operativo il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE denominato RUNTS (al quale, nel rispetto del decreto legislativo sopra richiamato, tutti saremo chiamati ad iscriverci al fine di avere le agevolazioni giuridiche e fiscali), possono, allo stato, considerarsi “del terzo settore”.

N.B. Si ha notizia dell’esistenza di diversi gruppi che sono regolarmente iscritti nei registri di volontariato e di promozione sociale e questi, pertanto, hanno gli obblighi sopra richiamati.

Ci si domanda: quali “adeguamenti” statutari apportare?

° Innanzitutto, si ribadisce che lo Statuto rappresenta una “lex spacialis” per l’associazione e che l’inosservanza alle sue norme rappresenta una violazione di legge, con responsabilità sia in materia civile che penale;

° Inoltre, è obbligatorio indicare nello statuto le finalità per cui una associazione si è costituita; nel farlo, non bisogna limitarsi al generico richiamo a quelle definite dal codice (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale), ma è opportuno “raccontarle” più puntualmente (per fare un esempio: un gruppo folklorico deve indicare espressamente il perseguimento di finalità afferenti la conoscenza e la valorizzazione del folklore locale attraverso rappresentazioni sceniche, partecipazione/organizzazione a festival e rassegne, pubblicazioni, organizzazione convegni, mostre, scambi culturali, stage formativi, attività didattiche, ecc…);

° Ancora, si rende obbligatorio esplicitare nello statuto UNA COLLEGIALITA’ DI GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE prevedendo espressamente la costituzione di organi essenziali quali: l’assemblea dei soci – gli organi di amministrazione (ognuno dei quali con le proprie specificità e responsabilità) – gli organi di controllo – gli organi di consultazione. Le competenze e le responsabilità dei diversi organi devono risultare come norme “INDEROGABILI”;

° Resta inteso, inoltre, che sono contenuti obbligatori dello statuto l’assenza di finalità lucrative, la destinazione esclusiva del patrimonio allo svolgimento dell’attività statutaria, il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utilil’obbligatorietà di devoluzione del patrimonio conseguente allo scioglimento dell’Associazione, l’obbligo di approvare il bilancio di esercizio e quello di consentire ai soci elettorato attivo e passivo, l’obbligo di dotarsi di libri sociali e del registro dei volontari.

 

Statuti del Terzo settore: adeguamento possibile anche dopo il 3 agosto?

Nel ribadire che, ad oggi, sono soggetti all’adeguamento statutario entro la data del 2 agosto 2019 solo le ODV – le APS e le ONLUS, si precisa che, successivamente, con la costituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, TUTTI saremo chiamati ad “adeguare” gli statuti.  Lo esplicita chiaramente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’ultima circolare n. 13 del 31 maggio 2019.  

Pertanto, la scadenza riguarda solo la possibilità, per le modifiche dello Statuto, di utilizzare il regime “alleggerito”, che prevede le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria. Il mancato rispetto del termine ultimo previsto dalla legge, quindi, non compromette l’iscrizione agli attuali registri Odv, Aps e Onlus né al registro unico e non incide sulle agevolazioni fiscali applicabili nel periodo transitorio.

In sintesi, le modifiche statutarie riguardano tutte le organizzazioni che vogliono diventare enti del terzo settore: solo per Odv, Aps e Onlus è prevista la possibilità di introdurre le modifiche entro il 02/08/2019 con un regime assembleare agevolato.

Gli enti non iscritti ai registri di organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus, se vorranno iscriversi al Runts e nei tempi a loro più adeguati dovranno seguire le indicazioni previste dal proprio statuto (tendenzialmente con maggioranze rinforzate).

ATTENZIONE!!! per chi opera avendo rapporti di collaborazione con gli Enti Pubblici si ritiene sia obbligatorio l’iscrizione al RUNTS!!!

Per il Runts, tuttavia, si dovrà aspettare un apposito decreto o una circolare che:

° chiarisca le modalità di iscrizione al Registro, vista la natura eterogenea di questa qualifica e l’impossibilità di ricondurla a una specifica sezione del RUNTS;

° chiarisca, inoltre, la verifica della adeguatezza del nuovo statuto al codice del terzo settore che, di certo,  sarà condotta dagli istituendi uffici del Runts territorialmente competenti.

N.B. Abbiamo cercato di “semplificare” e rendere “comprensibile” la complessa materia, augurandoci che, in occasione della prossima Assemblea Nazionale, si abbia il tempo necessario per chiarire in maniera più esaustiva l’argomento.

IL SEGRETARIO GENERALE
           Franco Megna